Corte di Cassazione, Relazione n. 13/2023 - Sul mancato o ritardato deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale
Pubblicato il 20/03/23 00:00 [Doc.11845]
di Redazione IL CASO.it


Le ricadute processuali derivanti dal mancato o ritardato deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte d'appello o presso la Corte di cassazione nella disciplina emergenziale. Rel. n. 13/2023

SOMMARIO : 1. Quadro normativo di riferimento. - 1.1. Rito cartolare in appello. - 1.2. Rito cartolare in Corte di cassazione. - 2. Rito cartolare nel giudizio penale d'appello: la giurisprudenza sul deposito delle conclusioni del procuratore generale. - 2.1. L'omessa formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale. - 2.2. La comunicazione in ritardo ("non immediata") delle conclusioni del procuratore generale ritualmente depositate nei termini. - 2.3. La formulazione tardiva delle conclusioni da parte del procuratore generale. - 2.4. L'omessa comunicazione delle conclusioni del procuratore generale depositate nei termini. - 3. Rito cartolare nel giudizio di cassazione: la giurisprudenza sul deposito delle richieste del procuratore generale presso la Corte di cassazione. - 3.1. L'omessa formulazione delle conclusioni da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione. - 3.2. La tardiva comunicazione delle richieste del procuratore generale presso la Corte di cassazione. - 3.2.1. L'orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura del termine del quinto giorno antecedente all'udienza per il deposito delle conclusioni della difesa.
In allegato la Relazione


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