Tribunale di Milano - Apertura della liquidazione giudiziale unitaria ex art. 287 CCI di un gruppo di imprese in stato di insolvenza
Pubblicato il 24/03/23 08:34 [Doc.11860]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Luca Degregori - Studio Legale Nicastro & Associati.

Tribunale di Milano, Sent. n. 182/2023 pubbl. il 22/03/2023

Accertato che le società appartenenti ad un medesimo gruppo, per come definito dall'art. 2, c. 1, lett. b) non sono in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, versando dunque in stato d'insolvenza, può procedersi alla apertura della procedura liquidazione giudiziale (unitaria) di gruppo allorquando si ravvisi una effettiva concentrazione aziendale, realizzata mediante rapporti di partecipazione in imprese operanti nello stesso settore o in settori diversi; dette società, pur conservando la loro individualità giuridica, appartengono tutte al medesimo gruppo e sono gestite da un unico soggetto economico, ossia la capogruppo, che controlla direttamente le società, ne detiene l'intero capitale sociale ed è tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina, però, la cessazione dell'attività di impresa quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 211 CCI (verificate con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori; successivamente su proposta del curatore e previo parere favorevole dei creditori, anche limitatamente a specifici rami, fissandone la durata).


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