La Cassazione sull'imposizione diretta del Trust
Pubblicato il 30/03/23 00:00 [Doc.11869]
di Redazione IL CASO.it
Il rapporto fra disponente e trustee ha natura fiduciaria; i beni o i diritti conferiti nel trust non incrementano il patrimonio personale del trustee, ma ne restano separati e segregati, sicché l'istituzione del trust non determina un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, e non può pertanto costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo, né è sostenibile che, grazie alla sola costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale che comporti una maggiore capacità contributiva: tale effetto migliorativo si verifica, infatti, solo quando il trustee abbia portato a termine l'attività ad esso demandata. La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, pertanto, la neutralità fiscale con la conseguenza che in ogni tipologia di trust la configurazione del presupposto impositivo, non andrà mai anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione.
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