Unità immobiliare conferita in un 'trust' traslativo e riscossione dell'amministratore di condominio delle spese per le quote comuni
Pubblicato il 30/03/23 07:00 [Doc.11881]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 3190 del 02/02/2023

Condominio - Conferimento di proprietà individuale in “trust” - Spese per le quote comuni - Riscossione dell’amministratore di condominio - Nei confronti del “trustee” - Necessità - Fondamento.
 
Nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee", che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del "trust".


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