Pegno di azioni e obbligo di creditore e custode di comunicare al debitore il dissesto dell'emittente
Pubblicato il 06/04/23 00:00 [Doc.11888]
di Redazione IL CASO.it


Pegno di azioni - Obbligo di creditore e custode di comunicare al debitore il dissesto dell'emittente

A fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia (nel caso di specie si tratta di pegno di azioni), al custode la legge non attribuisce la prerogativa di procedere all'eventuale liquidazione anticipata del medesimo, essendo tale strumento riservato al solo creditore; tuttavia, nell'ipotesi in cui il custode ed il creditore pignoratizio siano a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare. il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia, entrambi i soggetti rispondono in solido dei danni sofferti dal debitore, il primo, per non aver mantenuto il bene al valore economico corrispondente a quello originario, il secondo, per non aver attivato lo strumento conservativo della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ..

[La società emittente il pegno di azioni è stata dichiarata fallita, per cui la Cassazione ha rimesso la causa al giudice di rinvio affinché accerti — circostanza controversa in causa e non esaminata dal giudice d'appello che ha (erroneamente) definito la lite "in diritto" — se creditore e terzo custode fossero effettivamente o meno a conoscenza dell'imminente dissesto finanziario della società emittente le azioni prima che ne fosse dichiarato il fallimento e, quindi, se fossero in possesso di quelle importanti informazioni la cui omessa comunicazione viene rimproverata dal debitore agli istituti bancari controricorrenti.]

 


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