Subentro del curatore nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore e oneri probatori
Pubblicato il 04/04/23 00:00 [Doc.11890]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Azione revocatoria promossa dal creditore - Subentro del curatore - Effetti

Il curatore il quale subentri nell'azione revocatoria promossa da un creditore prima del fallimento, assume la stessa posizione dell'originario attore, in quanto l'azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell’art. 66 legge fall., non nasce col fallimento, per cui la costituzione della curatela non ne condiziona né la nascita né la possibilità di esercitarla, ma segna solo il momento in cui diviene operante la legittimazione a proseguirla, con la conseguenza che sul piano probatorio non è necessario dimostrare altro che il pregiudizio discendente dall’anteriorità del credito all’atto dispositivo, a prescindere dall’insinuazione di esso al passivo fallimentare.

 


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