Concordato di gruppo, misure protettive e oggetto della valutazione del giudice
Pubblicato il 05/04/23 00:00 [Doc.11891]
di Redazione IL CASO.it


Concordato di gruppo - Misure protettive - Conferma o revoca - Sospensione delle azioni esecutive e cautelari - Valutazione del giudice

Premesso che la misura protettiva che deve essere oggetto di conferma o revoca ex art. 55, comma 3, CCI è solo quella della sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari indicata nel primo periodo dell’art. 54, comma 2, CCI, e che nell'ipotesi di procedimento di concordato di gruppo ex art. 286 CCI, la misura del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari può riguardare il patrimonio di ciascuna società del gruppo interessata da tale strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, Il giudice, in sede di decisione per la conferma o revoca della sospensione delle azioni esecutive e cautelari deve valutare:

a) la propria competenza;

b) la ritualità sotto il profilo procedimentale della domanda di conferma della misura protettiva;

c) la sussistenza dello stato di crisi del soggetto istante;

d) la funzionalità della sospensione delle azioni esecutive e cautelari alla salvaguardia del patrimonio aziendale, e cioè che la stessa sia in funzione della protezione del patrimonio e necessaria alla realizzazione dello strumento di regolazione prescelto o che si intende scegliere in caso di domanda prenotativa ex art. 44 CCI (rispetto alla quale v. art. 54 co. 4 CCI), in piena armonia con la definizione di misura protettiva di cui al già menzionato art. 2 co. 1, lett. p), CCI.

Con la precisazione che con riferimento al presupposto sub d) appena menzionato, la valutazione di strumentalità della sospensione delle azioni esecutive e cautelari rispetto all’esito dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto o che si intende scegliere, preclude al giudice monocratico ogni altra valutazione in relazione al contenuto della proposta e del piano concordatari, la valutazione della quale rientra nella competenza del tribunale in composizione collegiale in relazione a quanto previsto dagli artt. 84, 87 e 112 CCI.

 


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