Composizione negoziata: quando sono inammissibili le misure protettive erga omnes
Pubblicato il 06/04/23 00:00 [Doc.11892]
di Redazione IL CASO.it
Composizione negoziata della crisi d'impresa - misure protettive - Erga omnes - esclusione
Nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, la misura protettiva del divieto di acquisire diritti di prelazione, come pure l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari, non può essere concessa erga omnes, bensì solo nei confronti dei creditori specificamente individuati dal ricorrente, in quanto, nel caso di specie, da un lato, titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum e, in secondo luogo, perché posti in grado di contraddire la domanda, come pure successivamente non solo facoltizzati ex lege, ma anche nell’effettiva possibilità di richiedere la revoca delle misure medesime, fermo restando che alla selezione da parte del ricorrente dei creditori controinteressati consegue ex lege la coerente perimetrazione delle misure, posto che ai sensi dell’art. 7, co. 4, l. 147/2021 “se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi costoro devono essere sentiti”.
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