Pignoramento presso terzi: scopri il nuovo limite di impignorabilità dell'articolo 545 comma 7 c.p.c.
Pubblicato il 10/04/23 08:21 [Doc.11908]
di Alberto Valcarenghi, Dottore commercialista


I.N.P.S. - Circolare n. 38 del 3 aprile 2023
 

A decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento recato con la legge n. 142/2022, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni. In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.


INDICE

1. Premessa

2. La disciplina previgente e il novellato articolo 545, settimo comma, del c.p.c.

3. Decorrenza del nuovo limite di impignorabilità

4. Applicazione del novellato articolo 545, settimo comma, del c.p.c., ai procedimenti esecutivi

“pendenti”

 


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