Privilegio processuale del creditore fondiario nel codice della crisi
Pubblicato il 11/04/23 18:00 [Doc.11914]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima Avv. Maria Teresa De Luca.
Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, Ordinanza del 24 gennaio 2023.
Espropriazione immobiliare - Fallimento - Credito fondiario - Art. 41 TUB
Deve continuare a trovare applicazione il privilegio processuale previsto dall’art. 41, comma 2, t.u.b., a mente del quale «L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore», ciò in virtù della clausola di riserva contemplata dall’art. 150 CCI, norma che trova applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in virtù del rinvio operato dall’art. 270, comma 5, CCI "
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