Tribunale di Milano - Prima delibera del Comitato elenco Professionisti delegati alla vendita dei beni pignorati
Pubblicato il 13/04/23 12:04 [Doc.11917]
di Luca Salati, Avvocato in Milano


La riforma Cartabia, come è noto, ha riscritto l'art 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di rito per la formazione dell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati.

L'anticipata entrata in vigore della riforma ha tuttavia destato non poco scompiglio tra gli addetti ai lavori sia avuto riguardo ai requisiti richiesti, che per il criterio di territorialità da applicare.

L’Ordine degli Avvocati di Milano e la Commissione Procedure esecutive hanno pertanto chiesto la proroga del vecchio elenco in attesa dell’operatività dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. per consentire il coinvolgimento anche dei delegati che non abbiano il requisito di cui alla lettera a), nonché di equiparare la residenza al domicilio professionale come peraltro previsto dalla normativa europea, anche sulla libera circolazione delle professioni.

Con delibera cron. n. 1/2023 del 11/4/23 il Comitato Elenco Professionisti Delegati presso il  TRIBUNALE DI MILANO,  "esaminata e discussa la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 30 marzo 2023 e valutate le istanze pervenute da numerosi professionisti, ritenuto che il criterio di collegamento indicato dalla ricordata disposizione, costituito dalla residenza anagrafica del professionista nel circondario del Tribunale presso cui è tenuto l'elenco, debba essere inteso non tanto nel senso formale di residenza anagrafica, ma piuttosto quale domicilio degli affari e centro dell'attività professionale; che il domicilio professionale debba essere determinato facendo riferimento all'Ordine di appartenenza di Milano, in conformità ai principi costituzionali, e in coerenza sistematica con la sovraordinata normativa europea, che ha riguardo al domicilio degli affari e prevede la libera circolazione dei professionisti nell'intero territorio UE; che, infatti, l'art. 16 della L. 526 del 1999 cosi dispone: “Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza". che il collegamento territoriale ravvisato nel centro degli affari risponde, poi, al criterio di prossimità rispetto al luogo in cui gli incarichi devono essere espletati; che, per converso, il criterio di collegamento legato alla residenza anagrafica, a cui potrebbe corrispondere un domicilio degli affari lontano dal circondario di Milano, comporta rischio di inefficienza nell'espletamento dell'incarico, tenuto conto che detti professionisti possono essere chiamati a svolgere non solo la funzione di delegato alla vendita, ma anche l'incarico di custode ai sensi dell'art. 559 cpc; che, inoltre, il primo popolamento dell'elenco escluderebbe inevitabilmente i professionisti che si potrebbero giovare dei requisiti alternativi prescritti dalla norma alle lett. b) e c) del quinto comma, di fatto non ancora conseguibili, sicché l'elenco nuovo finirà per disperdere professionalità già sperimentate positivamente, per le quali non risulti ancora maturato il requisito dei dieci incarichi nel quinquennio;  che di conseguenza i professionisti privi dei requisiti di cui alla lett. a), in particolar modo i giovani, resterebbero esclusi dalla possibilità di iscriversi all'elenco per il primo popolamento, con una disparità di trattamento che non trova ragionevole giustificazione; che, pertanto, appare opportuno stabilire un regime in doppio binario, ossia di contemporanea vigenza vecchio e del nuovo elenco, tale da comportare la possibilità che i giudici dell'esecuzione affidino l'incarico di custode e delegato alla vendita ai professionisti che figurano nell'uno oppure nell'altro elenco; che il vecchio elenco verrà dismesso a seguito della riscontrata operatività degli altri requisiti di cui alle lett. b) e c) della ricordata disposizione, tramite delibera dei comitati in sede congiunta; che appare opportuno prorogare  al 31 maggio 2023 la data di presentazione delle richieste di inserimento del nuovo elenco, tutto ciò premesso  deliberano che saranno inseriti nel nuovo elenco, come primo popolamento, i professionisti che risultano iscritti a uno degli Ordini professionali di Milano, anche se aventi residenza anagrafica fuori dal circondario; che i giudici dell'esecuzione potranno affidare l'incarico ai professionisti iscritti nel nuovo e nel vecchio elenco, fino all'operatività degli altri requisiti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 179ter, quinto comma, disp. att. cpc, che sarà riscontrata tramite delibera dei comitati in sede congiunta; che il termine di presentazione delle domande è prorogato al 31 maggio 2023".

Si allega la delibera.

Milano, 13/04/2023                                                                                                         (Avv. Luca Salati)

 


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