Ricongiungimento familiare nel diritto dell'Unione
Pubblicato il 20/04/23 00:00 [Doc.11930]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-1/23 PPU | Afrin

Ricongiungimento familiare: Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che richiede senza eccezioni che la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare sia fatta di persona presso una sede diplomatica competente

La normativa può nondimeno prevedere la possibilità di richiedere la comparizione personale a uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare

La sig.ra X e il sig. Y, cittadini siriani, si sono sposati nell’anno 2016 in Siria. Hanno avuto due figli, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Nel corso dell’anno 2019, il sig. Y ha lasciato la Siria per recarsi in Belgio, mentre la sig.ra X e i loro due figli sono rimasti nella città di Afrin, situata nella zona nord-occidentale della Siria, dove si trovano tuttora. Il 25 agosto 2022, l’amministrazione belga ha riconosciuto al sig. Y lo status di rifugiato in Belgio. Nel mese di settembre 2022, l’avvocato della sig.ra X e dei suoi figli ha presentato per posta elettronica seguita da lettera raccomandata una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare a nome dei suoi assistiti, affinché potessero raggiungere il sig. Y in Belgio. Secondo il medesimo avvocato, la sig.ra X e i suoi figli versano in «condizioni eccezionali che impediscono loro effettivamente di recarsi presso una sede diplomatica belga al fine di ivi presentare una domanda di ricongiungimento familiare», come invece richiede la legislazione belga. Il 29 settembre 2022, l’Ufficio stranieri ha risposto che, secondo la legislazione belga, non era possibile presentare una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare per posta elettronica e ha invitato la sig.ra X e i suoi figli a contattare l’ambasciata belga competente.

Segue nell'allegato

 


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