Grave illecito professionale nel nuovo codice appalti: qualche perplessita'
Pubblicato il 22/04/23 00:00 [Doc.11936]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


Con il nuovo codice l’esclusione per gravi illeciti professionali potrà essere disposta soltanto in presenza degli elementi espressamente elencati all’art. 98.

La previsione, seppur volta sicuramente a chiarire i contorni applicativi di un istituto che aveva dato adito a diverse difficoltà e a un rigore applicativo talvolta certamente eccessivo (come nel noto caso degli incidenti di bicicletta che potevano costituire valido motivo per verificare la non affidabilità di un operatore economico), suscita in me due perplessità.

La prima è di ordine tecnico/politico. I “gravi illeciti professionali” costituivano, come è noto, una valvola di sfogo del sistema volta a garantire comunque la possibilità di non ammettere operatori economici che avessero compiuto atti talmente gravi da far dubitare della loro professionalità e moralità. Vi sono stati degli eccessi interpretativi, ma credo che procedimentalizzare il sistema e chiarire la nozione di gravità e i correlati obblighi motivazionali avrebbe consentito adeguatamente di farvi rimedio, mentre introdurre un numerus clausus comporta il rischio che sfuggano comportamenti anche gravi che resterebbero quindi del tutto privi di possibili sanzioni (bisognerà vedere se nella casistica effettivamente vi sarà l’emersione di questa criticità).

La seconda è di ordine più prettamente giuridico. La causa di esclusione per gravi illeciti professionali non è stata creata dal legislatore italiano, ma è espressamente prevista (e ripresa nell'ordinamento nazionale) dalle direttive eurounitarie in cui viene espressa in modo, proprio per le ragioni sopra evidenziate, generico. Può il legislatore nazionale restringere l’ambito di applicazione delle cause di esclusione facoltativa previste dalle direttive europee? A mio avviso si potrebbe evincere dalla giurisprudenza della CGUE una risposta negativa e, in particolare, dallA sentenza resa nella causa C-41/18 ( https://lnkd.in/d32J77bv ), con la quale la Corte ha affermato che “una volta che uno Stato membro decide di recepire uno dei motivi di esclusione …. Deve rispettarne gli elementi essenziali” e, soprattutto, non ignorare “gli obiettivi o i principi ai quali è ispirato ciascuno di detti motivi”. Viene da chiedersi se il numerus clausus, così come configurato, possa essere ritenuto effettivamente idoneo a garantire la funzione della previsione eurounitaria, atteso tra l’altro che proprio sui gravi illeciti professionali, nella causa citata, la Corte ha ritenuto condizioni più restrittive relative agli elementi da valutare per l’applicazione della causa di esclusione facoltativa contrarie al diritto sovranazionale.


© Riproduzione Riservata