Delitto d'onore, matrimonio forzato e violenza domestica: l'avvocato generale Richard de la Tour chiarisce le condizioni in cui una cittadina di un paese terzo può beneficiare della protezione internazionale
Pubblicato il 26/04/23 00:00 [Doc.11942]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-621/21 | Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Donne vittime di violenze domestiche)

Una donna che rischia di essere vittima di tali atti una volta ritornata nel suo paese di origine può ottenere lo status di rifugiato sulla base della sua appartenenza a «un determinato gruppo sociale»

La direttiva 2011/95 sulla protezione internazionale stabilisce le condizioni per il riconoscimento, da un lato, dello status di rifugiato e, dall’altro, della protezione sussidiaria di cui possono beneficiare i cittadini di paesi terzi. Tra i motivi che consentono di ottenere lo status di rifugiato vi è la persecuzione per motivi di razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o di appartenenza a un determinato gruppo sociale. La direttiva precisa, inoltre, che la protezione sussidiaria è prevista per qualsiasi cittadino di un paese terzo che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave. Per danni gravi si intendono la pena di morte, l’essere giustiziato, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

Segue nell'allegato


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