Accesso alle banche dati nel sovraindebitamento: l'art. 15 l. 3/2012 è ancora vigente
Pubblicato il 26/04/23 00:00 [Doc.11957]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 18 aprile 2023 – pres. Miconi

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

Sovraindebitamento - Fase anteriore alla presentazione della domanda di soluzione della crisi - Accesso alle banche dati da parte dell’OCC – Autorizzazione giudiziale – Ammissibilità - Art. 15 l. 3/2012 – Abrogazione implicita – Esclusione – Permanente vigenza - Sussistenza

Il Codice della Crisi non prevede l’accesso dell’OCC alle banche dati nella fase precedente alla proposizione di una domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento, per cui l’assenza di una preventiva domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento impedisce di applicare l'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ., nonche? di applicare analogicamente tutte le norme del CCII che presuppongono un procedimento concorsuale gia? in corso, in pendenza del quale non possono porsi questioni di violazione della privacy del debitore, come invece nella fase anteriore alla proposizione della domanda.

Deve concludersi che l'art. 15 l. 3/2012, che ha istituito e definito gli OCC, sia norma tuttora vigente, in assenza di una nuova disciplina “organica” di fonte primaria che abbia sostituito tutte le sue disposizioni. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata).

 


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