Ministero della giustizia - Circolare sulla Revoca del decreto di ammissione al patrocinio con efficacia ex nunc
Pubblicato il 29/04/23 20:49 [Doc.11964]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Gaetano Walter Caglioti.

Oggetto: Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con efficacia ex nunc intervenuta successivamente all’emissione del decreto di pagamento in favore del difensore. CIRCOLARE È pervenuto a questa Direzione generale un quesito con il quale è stato chiesto di verificare la perdurante validità della nota prot. DAG n. 32421.U del 18.2.2020 avente ad oggetto gli effetti della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul pagamento delle spettanze dell’avvocato, in considerazione dell’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

Attesa la portata generale della questione, si ritiene utile informare tutti gli uffici giudiziari in ordine alle determinazioni cui è giunta questa Direzione generale.

Con la citata nota DAG n. prot. 32421.U del 18.2.2020, questa Direzione generale aveva ritenuto che “… in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell’avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione sia ormai divenuto definitivo”.

Tuttavia, la giurisprudenza ha, negli ultimi anni, consolidato l’orientamento secondo cui il provvedimento di revoca dell’ammissione, anche quando pronunciato con effetto retroattivo (comb. disp. art. 114, comma 2, e art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n.115/2002), non è suscettivo di porre nel nulla il decreto di liquidazione già emesso in favore del difensore della parte (inizialmente) ammessa, laddove quest’ultimo - configurando un provvedimento di natura giurisdizionale, impugnabile con l’apposito strumento dell’opposizione (art. 170 d.P.R.

n.115/2002) – in quanto non impugnato, sia passato in giudicato e debba dirsi ormai irretrattabile.

In particolare, si è evidenziato che il provvedimento di ammissione a patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto (provvisoriamente) ammesso, sebbene disciplinati nello stesso Testo unico, operino su due piani diversi e siano soggetti ad autonoma disciplina, sì da doversi escludere che la revoca del primo si riverberi sul secondo, laddove divenuto irretrattabile per omessa impugnazione nei termini di legge.

Tanto si afferma inequivocabilmente nella sentenza Corte di Cassazione sez. IV penale del 29 aprile 2019 n. 17668, i cui passi salienti meritano di essere qui riportati:

“[omissis]…una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica. [omissis]... il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento (se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. Deve pertanto riconoscersi la estraneità all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto, soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso in specie laddove il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione.

[omissis] L'art. 112, comma 1, lett. d) TU spese di giustizia prevede la revoca di ufficio su richiesta dell'ufficio finanziario competente del provvedimento di ammissione e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta la mancanza originaria e sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. In tale ipotesi la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 114, comma 2) e le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato (d.P.R. n. 115 del 2012, art. 111).

[omissis] se è lo stesso legislatore del TU spese di giustizia a prevedere che, in tutte le ipotesi di efficacia retroattiva della revoca del provvedimento di ammissione, il recupero debba intervenire nei confronti dell'imputato, risulta logico inferire, in accordo con le altre norme di sistema che disciplinano il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore (e la sua opposizione), che quest'ultimo rimanga intangibile nei suoi caratteri di stabilità ed esecutività (salvo le eventuali opposizioni sull'an e sul quantum liquidatur presentate dalle parti)”.

I princìpi sopra enunciati risultano ormai ripetuti in un consistente numero di sentenze della Corte di nomofilachia; meritano di essere ricordate le pronunce della Cassazione penale sez.

IV, 27/03/2019, n.21394; Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.17225; Cassazione civile sez. VI - 18/02/2022, n. 5458 (ove si legge in motivazione: “Il giudice di rinvio, nel decidere sull'opposizione proposta dall'avvocato;

, dovrà altresì considerare l'ulteriore consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l'opera prestata nell'espletamento dell'incarico non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l'operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 (Cass. civ. Sez.

6-2, 18/01/2017, n. 1196; Cass. civ. Sez. 6-2, 06/06/2014, n. 12795; Cass. Sez. 1, 30/05/2008, n. 14594; arg. anche da Corte Cost. 24 settembre 2015, n. 192)” e ancora: “Le Sezioni Penali di questa Corte, peraltro, precisano che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto del D.P.R. 30 maggio 2002, artt. 111 e 112, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass. Pen. Sez. 4, 15/12/2020, dep. 16/03/2021, n. 10159; Cass.

Pen. Sez. 4, 14/02/2019, dep. 29/04/2019 n. 17668)”).

In sintesi, a fronte dell’ormai consolidato orientamento assunto, in tema, dalla giurisprudenza di legittimità, risulta ampiamente superato il più risalente orientamento, sul quale si fondavano le prescrizioni impartite da questo Ufficio.

Ragion per cui, per ovviare al pericolo di contenziosi che vedano soccombente il Ministero della giustizia con ulteriore aggravio finanziario, questa Direzione generale ritiene di uniformarsi ai principi sopra enunciati.

Pertanto, anche a fronte della revoca, con effetto retroattivo, del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, il provvedimento di liquidazione precedentemente emesso a favore del difensore e non oppugnato, in quanto irretrattabile, deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia, con contestuale recupero, dell’importo erogato, nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio.

Si invita le SS.LL. di portare la presente circolare a conoscenza di tutti gli Uffici.

Cordialità.

Roma, data protocollo IL DIRETTORE GENERALE Giovanni Mimmo 

 


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