Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-148/22 | Commune d’Ans
Applicata in modo generale e indifferenziato, tale regola può essere giustificata dalla volontà di un Comune di organizzare un ambiente amministrativo totalmente neutro Con due decisioni individuali, a una dipendente del Comune di Ans (Belgio) è stato vietato di indossare il velo islamico sul posto di lavoro. In tale contesto, il Comune ha successivamente modificato il proprio regolamento di lavoro, imponendo da quel momento ai propri dipendenti di rispettare una rigorosa neutralità, vietando qualsiasi forma di proselitismo e bandendo l’uso di segni vistosi di appartenenza ideologica o religiosa. La dipendente ritiene che, così facendo, il Comune violi la sua libertà di religione. Il Tribunale del lavoro di Liegi (Belgio), adito dalla lavoratrice, ritiene che il divieto previsto da tale regolamento di lavoro non costituisca una discriminazione diretta basata sulle convinzioni religiose o filosofiche, bensì, a quanto pare, una discriminazione indiretta basata su tali criteri.
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