Un'impresa di trasporti su strada non può esonerarsi dalla propria responsabilità di rispettare i tempi di guida e di riposo dei conducenti trasferendola su un terzo
Pubblicato il 13/05/23 00:00 [Doc.12007]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-155/22

Il diritto dell’Unione osta ad una disposizione nazionale che, consentendo un simile trasferimento della responsabilità, impedisce la contestazione dell’onorabilità dell’impresa e l’adozione di sanzioni nei suoi confronti Il diritto dell'Unione prevede che le imprese di trasporto debbano soddisfare un requisito di onorabilità. In particolare, né l'impresa né il suo gestore dei trasporti o altra «persona interessata» individuata dallo Stato membro di cui trattasi devono essere stati oggetto di condanna penale grave o di sanzione per una grave infrazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro o l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo. Siffatte condanne o sanzioni possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore.

Un’impresa di trasporti austriaca ha nominato, conformemente alla propria normativa nazionale, un «preposto responsabile» che assumeva la responsabilità del rispetto dei tempi di guida presso tale impresa. Questa persona non era né il gestore dei trasporti, né rivestiva il ruolo di mandatario con poteri di rappresentanza verso l’esterno dell’impresa. Essa non esercitava nemmeno un’influenza determinante sulla gestione dell’impresa. Essa contesta, dinanzi al giudice austriaco, diverse ammende inflittele dall’amministrazione per la violazione delle norme sulle ore di guida giornaliere e sull’uso del tachigrafo.

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