La cancellazione di un volo in ragione dell'improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall'obbligo di indennizzare i passeggeri
Pubblicato il 14/05/23 00:00 [Doc.12008]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nelle cause riunite da C-156/22 a C-158/22

Un tale decesso, per quanto tragico, non costituisce una «circostanza eccezionale», ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea

Il 17 luglio 2019, la TAP Portugal avrebbe dovuto operare un volo alle 6:05 del mattino da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Lo stesso giorno, alle 4:15 del mattino, il copilota del volo in questione è stato trovato morto nel letto della sua stanza d’albergo. Sconvolto da questo evento, l’intero equipaggio si è dichiarato non idoneo al volo, sicché il volo è stato cancellato. Un equipaggio sostitutivo è partito da Lisbona alle 11:25 ed è arrivato a Stoccarda alle 15:20. I passeggeri sono stati quindi trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo fissato per le 16:40.

Alcuni passeggeri del volo cancellato hanno ceduto i loro diritti derivanti da tale cancellazione a società che forniscono assistenza legale ai passeggeri aerei. La TAP ha rifiutato di versare a tali società la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1 , facendo valere che l’improvviso decesso del copilota costituiva una circostanza eccezionale che esonera il vettore aereo dal suo obbligo di compensazione pecuniaria.

Adito della controversia, il Tribunale del Land, Stoccarda, chiede alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento.

Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda che le misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e dell’orario di lavoro del personale, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo. Dato che la gestione di un’assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza del volo stesso, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, tale assenza è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo e non ricade pertanto nella nozione di «circostanze eccezionali». Ne consegue che il vettore aereo non è esonerato dall’obbligo di indennizzare i passeggeri.

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