Le attivita' privatistiche delle societa' pubbliche sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'accesso, anche di quello civico
Pubblicato il 18/05/23 00:00 [Doc.12010]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


TAR Veneto, sez. I, 11.5.2023 n. 616

Per costante giurisprudenza, il diritto di accesso non può estendersi anche alle società partecipate da enti pubblici, quando tali società non svolgono attività di gestione di interessi pubblici. In altri termini, il diritto di accesso non trova applicazione quando si richiede l’ostensione di documenti formati o detenuti dalle società pubblica nell’ambito dell’attività privatistica da questa svolta, trattandosi di attività che viene esclusa sia dall’ambito di applicazione del codice appalti sia dall’ambito di applicazione dell’accesso documentale.

L’acquisizione di tali documenti deve essere esclusa anche con riferimento all’accesso civico, atteso che questi espressamente prevede la necessità di evitare un pregiudizio agli interessi economico e commerciali di una persona giuridica, espressione molto ampia che deve essere intesa in senso estensivo rispetto alla più circoscritta previsione dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 che fa invece riferimento alla tutela del segreto commerciale o industriale.

(parole chiave e norme: art. 53 d.lgs. 50/2016; art. 22 l. n. 241/1990; art. 5 d.lgs. 33/2013)


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