Fideiussione a prima richiesta e divieto di sollevare eccezioni relative al rapporto principale
Pubblicato il 14/05/23 00:00 [Doc.12015]
di Redazione IL CASO.it


La previsione della clausola secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all’Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” comporta l’impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale, poiché diversamente interpretata la clausola, si avrebbe un’inutile endiadi.

Il garante, infatti, assumendo l’obbligo di pagare a semplice richiesta, secondo lo schema solve et repete,  non potrebbe opporre ragioni per il ritardato pagamento anche nell’ipotesi di opposizione del debitore principale.

Ne deriva che la specificazione della clausola, per assumere un significato autonomo ed ulteriore rispetto all’obbligo di pagamento a prima richiesta, deve essere interpretata nel senso dell’impossibilità per il garante di avvalersi delle contestazioni legittimamente sollevabili dal solo debitore, anche successivamente all’adempimento.

La previsione del citato contratto di garanzia, a mente del quale: “nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, svincola l’obbligo del garante rispetto alla validità dell’obbligazione garantita, con ciò manifestando chiaramente la volontà delle parti di non attribuire una valenza accessoria alla garanzia prestata.

 


© Riproduzione Riservata