Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Soluzione di questioni giuridiche - Inammissibilità
Irreversibile modifica dello stato dei luoghi - Ricostruzione con effetti ex ante - Esclusione
Non può quindi nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. al fine di demandargli la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti e che richiedono invece l’espletamento di una istruttoria da svolgersi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione.
A fronte della irreversibile modifica dello stato dei luoghi non è più possibile procedere ad una ricostruzione con effetti ex ante dello stato dell’unità immobiliare né del lastrico solare, a mezzo consulenza tecnica, che rivestirebbe carattere esplorativo ad ampio raggio in contrasto con la finalità deflattiva della riforma.
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