Inammissibilità della domanda di concordato minore
Pubblicato il 18/05/23 00:00 [Doc.12018]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’avv. Marika Ruggiero.

Ai sensi dell’art. 76 lett. a) CCII, la relazione particolareggiata dell’OCC, nell’indicare le cause dell’indebitamento dei ricorrenti, non può fare riferimento ad una generica ed astratta imputabilità alla pandemia da Covid-19, essendo necessaria, a pena di inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 77 CCII, un’analitica e dettagliata analisi delle cause di dissesto dell'impresa.

Ai sensi dell’art. 76 lett. a) CCII, la relazione particolareggiata dell’OCC, nell’analizzare il requisito della “diligenza impiegata del debitore nell’assumere le obbligazioni”, deve analizzare, a pena di inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 77 CCII,  anche l’incidenza del debitore nell’esperimento di azioni giudiziarie che abbiano inciso sull’aggravamento del debito, non solo in ordine alla condanna di ulteriori spese di lite che maturano in danno del debitore, ma, altresì, in ordine alla decorrenza di ulteriori interessi sul capitale che va ad aggravare la posizione del debitore.

Ai sensi dell’art. 76, lett. d) CCII la relazione dell’OCC deve prevedere, a pena di inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 77 CCII, un preciso, chiaro ed immediato confronto tra le somme che prevedibilmente otterrebbero i vari creditori dalla liquidazione del patrimonio a confronto con le maggiori somme che, invece, sono prospettate dal piano, con sintetici e univoci rinvii alla documentazione che giustifica il maggior apporto del piano.

(Nel caso di specie il Tribunale di Ivrea ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato minore proposta ex art. 77 CCII in quanto carente di taluni documenti richiesti ex artt. 75 e 76 CCII).

 


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