Ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in caso di debiti misti
Pubblicato il 19/05/23 00:00 [Doc.12019]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’avv. Marika Ruggiero.

È inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dal debitore qualora i debiti non abbiano esclusivamente natura consumeristica atteso che l’art. 2 lett. e) CCII, che definisce consumatore colui che “agisce” nel presente in tale qualità, riproduce esclusivamente la definizione contenuta nel Codice del Consumo. Ne consegue che il debitore, per essere abilitato a percorrere uno degli istituti riservati al consumatore, quale il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, deve documentare debiti tutti di natura consumeristica, essendogli, al contrario, preclusa tale via – tenuto conto della specialità dell’istituto, che prevede un percorso, anche procedurale, notevolmente agevolato – allorché i debiti abbiano natura diversa.

(Nel caso di specie il Tribunale di Ivrea ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dal ricorrente il cui sovraindebitamento era derivante essenzialmente dalla pregressa attività di impresa ormai cessata).

 


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