Accordo di ristrutturazione dei debiti: tempestività della comunicazione di dissenso dell'Agenzia delle Entrate e limiti al cram down
Pubblicato il 20/05/23 00:00 [Doc.12024]
di Redazione IL CASO.it


Accordo di ristrutturazione dei debiti - comunicazione dell'agenzia delle entrate - richieste di chiarimenti - rappresentazione dei fatti non veritiera - conseguenze

Nel procedimento di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la comunicazione di dissenso dell'Agenzia delle Entrate dopo il termine di 90 giorni dal deposito della proposta di transazione non impedisce l'applicazione del cram down, soprattutto ove la comunicazione ha luogo a seguito di chiarimenti e integrazioni richiesti nella relazione del professionista.

Nell'ipotesi in cui vi siano sussistono criticità sulla conformità della proposta alla situazione reale, il cram down non è applicabile, tanto più quando il debitore non fornisca una rappresentazione completa, veritiera e trasparente di tutte le informazioni.

 


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