Il Tribunale di Roma indica i criteri di valutazione del tribunale per l'applicazione del cram down ai crediti tributari e contributivi
Pubblicato il 17/05/23 00:00 [Doc.12027]
di Redazione IL CASO.it


La "soddisfazione in misura non inferiore" a quella ipoteticamente ritraibile dall'apertura del fallimento cui fa riferimento l'art. 182 ter, comma 1, primo l. fall. non deve essere intesa in termini strettamente quantitativi e numerici ma richiede una valutazione complessa e articolata, che deve tener conto di ulteriori elementi, quali la celerità, la scansione temporale e la sicurezza degli adempimenti assicurati.

Il giudizio di convenienza che il tribunale è chiamato a compiere nell'applicazione del cram down dei debiti fiscali e previdenziali si risolve essenzialmente in una comparazione tra il trattamento riservato all'Erario con la proposta ex art. 182 ter l.. fall. e il trattamento che l'Erario riceverebbe, in via prognostica, nell'alternativa liquidatoria.

Si tratta indubbiamente di un giudizio che ha riguardo non solo ai dati quantitativi e alle percentuali di soddisfacimento del credito, ma che deve necessariamente contemperare altri profili, quali ad esempio la tempistica di pagamento del creditore e l'esistenza di eventuali garanzie, e al quale non sono estranee connotazioni prognostiche, dovendosi simulare un riparto finale in sede fallimentare, tenuto conto del grado dei singoli privilegi erariali, e, successivamente, procedere al confronto dei relativi esiti, in termini di entità e tempi di realizzo, con le condizioni economiche previste nell'ambito della proposta di trattamento.

 


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