Ristrutturazione del consumatore del socio accomandante e fideiussore
Pubblicato il 16/05/23 19:54 [Doc.12031]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Crotone 8 maggio 2023 – est. Rizzuti
Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it
Ristrutturazione del consumatore - Socio accomandante e fideiussore per ingenti importi in favore della s.a.s. – Partecipazione alle scelte gestorie della società – Qualifica di consumatore - Esclusione
È inammissibile, per carenza del requisito soggettivo di consumatore del ricorrente, la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII presentata dal socio accomandante di s.a.s. che ha maturato debiti per garanzie prestate in favore della società, avendo partecipando allo scopo di lucro soggettivo, proprio delle società commerciali, garantendo personalmente le linee di credito concesse alla s.a.s., così assistendo personalmente alle scelte gestorie della società (tale infatti è la scelta di accedere ad importanti volumi di credito bancario), sicché non può sostenersi la sua estraneità all’attività imprenditoriale
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