Omessa informazione sul diritto di recesso: il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento se recede da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali che è già stato eseguito
Pubblicato il 18/05/23 08:34 [Doc.12032]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-97/22 | DC (Recesso dopo l’esecuzione del contratto)

Pertanto, il professionista deve assumersi i costi che ha sostenuto a causa dell’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso Un consumatore aveva concluso un contratto di servizi con un’impresa per la ristrutturazione dell'impianto elettrico della sua abitazione. Tuttavia, l’impresa non lo aveva informato del diritto di recesso, di cui egli disponeva, in linea di principio, per 14 giorni, in quanto il contratto era stato concluso fuori dei locali commerciali dell’impresa. Dopo aver eseguito il contratto, l'impresa ha presentato al consumatore la relativa fattura. Il consumatore non ha pagato la fattura, bensì ha receduto dal contratto. Egli sostiene che, poiché l'impresa aveva omesso di informarlo del suo diritto di recesso, e poiché il lavoro era stato eseguito prima della fine del periodo di recesso (periodo che è prorogato di un anno in caso di tale omissione), l'impresa non aveva alcun diritto al pagamento del prezzo. Il giudice tedesco investito di una controversia relativa a tale credito ritiene che, in base alle disposizioni del diritto tedesco adottate per recepire la direttiva sui diritti dei consumatori, il consumatore non sia debitore di alcun costo per il servizio fornito prima della fine del periodo di recesso, qualora il professionista abbia omesso di informarlo del suo diritto di recesso.


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