Una domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia non impedisce al giudice del rinvio di proseguire parzialmente il procedimento principale
Pubblicato il 19/05/23 00:00 [Doc.12033]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-176/22 | BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale)

Il giudice del rinvio può compiere atti processuali che ritiene necessari, come la raccolta di elementi di prova, e che non gli impediscono di conformarsi alla successiva risposta della Corte La procura bulgara ha accusato due investigatori di polizia di corruzione. Uno di essi ha contestato la qualificazione giuridica di corruzione da parte della procura. Il giudice bulgaro al quale sono stati sottoposti gli atti di imputazione si è interrogato sul suo potere di riqualificare il reato di cui trattasi senza informarne previamente l’imputato. A tal riguardo ha quindi sottoposto una (prima) domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Detta domanda è oggetto di una causa diversa da quella in oggetto, causa che, si precisa, è tuttora pendente dinanzi alla Corte 1 . Il giudice bulgaro si è quindi chiesto se deve sospendere l’intero procedimento principale fino alla risposta della Corte o se può continuare a esaminare la causa e, segnatamente, continuare a raccogliere elementi di prova, fermo restando che non prenderà decisioni nel merito prima di aver ricevuto tale risposta. Detto giudice ha quindi rivolto una seconda questione pregiudiziale alla Corte per chiarire quest’altro punto. Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte risponde affermando che il diritto dell’Unione non osta a che un giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest’ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.


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