Il ricorso del produttore di elettricità tedesco EVH contro l'approvazione da parte della Commissione dell'acquisto di attivi di E.ON da parte di RWE è respinto
Pubblicato il 20/05/23 00:00 [Doc.12034]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza del Tribunale nella causa T-312/20 | EVH / Commissione

Il Tribunale sottolinea in particolare che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituisce una «concentrazione unica» Nel marzo 2018, le società di diritto tedesco RWE AG e E.ON SE hanno annunciato di voler procedere a uno scambio complesso di attivi mediante tre operazioni di concentrazione (in prosieguo: l’«operazione complessiva»). Con la prima operazione, la RWE, che interviene nell’insieme della catena di fornitura di energia in diversi paesi europei, intendeva acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni attivi di produzione della E.ON, fornitore di energia elettrica che opera in diversi paesi europei. La seconda operazione consisteva nell’acquisizione da parte dell’E.ON del controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio dell’energia nonché di taluni attivi di produzione dell’innogy SE, una società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione, essa prevedeva l’acquisizione da parte della RWE del 16,67% delle quote dell’E.ON. La prima e la seconda operazione di concentrazione sono state assoggettate a un controllo da parte della Commissione europea mentre la terza operazione di concentrazione è stata controllata dal Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania). Nell'aprile 2018, la società tedesca EVH GmbH, che produce energia elettrica sul territorio tedesco tanto da fonti convenzionali quanto da fonti rinnovabili, ha notificato alla Commissione l’intento di partecipare alla procedura relativa alla prima e alla seconda operazione di concentrazione e, di conseguenza, di ricevere i documenti riguardanti dette operazioni.


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