Ristrutturazione del consumatore: finanziamenti c.d. a catena e colpa grave
Pubblicato il 23/05/23 08:01 [Doc.12043]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it.
Ristrutturazione del consumatore – Finanziamenti c.d. a catena – Indebitamento gravemente colpevole – Esclusione - Condizioni
È ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidita? sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile.
In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiche? il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra piu? opzioni possibili - ma per necessita?: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perche?, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, cosi?, un ritorno in bonis. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
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