Bocciato l'aiuto dato dall'Italia a compagnie aeree italiane nel contesto della pandemia di COVID-19
Pubblicato il 26/05/23 00:00 [Doc.12048]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza del Tribunale nella causa T-268/21 | Ryanair / Commissione (Italia; regime d’aiuto; COVID-19)

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che approva una misura di aiuto consistente in sovvenzioni erogate dall’Italia a compagnie aeree italiane nel contesto della pandemia di COVID-19

La Commissione non ha motivato la propria conclusione secondo cui la misura in questione non era contraria a disposizioni di diritto dell’Unione diverse da quelle relative agli aiuti di Stato Nell’ottobre 2020, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto consistente in sovvenzioni erogate a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana mediante un fondo di compensazione di EUR 130 milioni (in prosieguo: la ««misura in questione»). Tale misura mirava a ovviare ai danni subiti dalle compagnie aeree ammissibili a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate nell’ambito della pandemia di COVID-19. Conformemente a una delle condizioni di ammissibilità previste dalla misura in questione, per poter beneficiare di quest’ultima, le compagnie aeree dovevano applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale (in prosieguo: il «requisito del trattamento retributivo minimo»). Senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei riguardi della misura in questione, con la motivazione che la stessa era compatibile con il mercato interno 1 . Investito di un ricorso di annullamento proposto dalla compagnia aerea Ryanair, il Tribunale annulla tale decisione per violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE.

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