Mandato dâarresto europeo
Pubblicato il 14/06/16 11:24 [Doc.1206]
di
Corte Giust. Ue, sez. II, sentenza 1 giugno 2016 (Pres. IleÅ¡iÄ,, rel. Prechal)
RINVIO PREGIUDIZIALE â COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE â DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI â MANDATO DâARRESTO EUROPEO â ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA C) â OBBLIGO DI INCLUDERE NEL MANDATO DâARRESTO EUROPEO INFORMAZIONI RELATIVE ALLâESISTENZA DI UN âMANDATO DâARRESTOâ â ASSENZA DI UN MANDATO DâARRESTO NAZIONALE PREVIO E DISTINTO RISPETTO AL MANDATO DâARRESTO EUROPEO â CONSEGUENZA (decisione quadro 2002/284/GAI)
1) Lâarticolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato dâarresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato dâarresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato dâarresto nazionale distinto dal mandato dâarresto europeo.
2) Lâarticolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato dâarresto europeo, che si fonda sullâesistenza di un «mandato dâarresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dellâesistenza di un mandato dâarresto nazionale, lâautorità giudiziaria dellâesecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dellâarticolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato dâarresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato dâarresto nazionale distinto dal mandato dâarresto europeo.
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