Controllo o collegamento e prova del centro unico decisionale
Pubblicato il 31/05/23 00:00 [Doc.12062]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


IN PRESENZA DI UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO SPETTA ALL’OPERATORE ECONOMICO PROVARE L’ASSENZA DEL CENTRO UNICO DECISIONALE, MENTRE LA STAZIONE APPALTANTE NON E’ TENUTA (VEROSIMILMENTE NEANCHE A NORMA DEL CODICE APPALTI DEL 2023) A PROVARE L’ESISTENZA DELL’ACCORDO COLLUSIVO

TAR Marche, sez. I, 27.5.2023 n. 325

Laddove esistano elementi che denotano una situazione di controllo o di collegamento societario l’onere di provare che le offerte non sono state in alcun modo concordate ricade sui concorrenti e non sulla stazione appaltante, la quale non potrebbe mai dimostrare l’esistenza di un accordo lesivo della concorrenza, non disponendo né degli ampi poteri di indagine del giudice penale e nemmeno di quelli, comunque penetranti, di cui dispone l’autorità antitrust.

In questo senso anche l’art. 95, comma 1, lettere d) del d.lgs. n. 36/2023 non potrà verosimilmente essere interpretato nel senso che la stazione appaltante debba provare l’esistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’accordo collusivo, perché si tratterebbe di un onere inesigibile, salvi i casi in cui l’esistenza dell’accordo sia già stata accertate in sede giudiziaria o in un procedimento antitrust o risulti comunque dal casellario tenuto dall’ANAC.

(parole chiave e norme: art. 80 d.lgs. 50/2016; art. 95 d.lgs. 36/2023; unico centro decisionale; collegamento societario; controllo societario)


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