I compensi spettanti all’Agente della riscossione (articolo 17, comma 1, Dlgs n. 112/1999) hanno natura retributiva, costituendo la remunerazione del servizio riscossivo nel suo complesso e non la retribuzione corrispondente alle attività poste in essere in ciascun procedimento.
L’Agente della riscossione non è dunque tenuto a dare prova delle singole attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti in ogni procedimento.
È quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10809 del 21 aprile 2023 con cui, in adesione ai propri precedenti in materia, ha accolto con rinvio il ricorso di Equitalia Centro Spa.
La questione oggetto della pronuncia origina dal ricorso proposto da una società avverso una cartella di pagamento notificatale a titolo di omesso versamento Iva, oltre sanzioni e interessi, che la Ctp di Firenze, per quanto ancora di rilievo nel giudizio di legittimità, accoglieva in punto di compensi dell’Agente della riscossione.
Equitalia Centro impugnava tale sentenza, ma la Ctr della Toscana respingeva l’appello confermando la decisione di primo grado.
In sede di ricorso introduttivo, la parte contribuente, con argomentazioni ritenute fondate da entrambi i giudici di merito, censurava l’illegittimità dell’aggio per mancanza di prova da parte di Equitalia dell’attività svolta e dei costi per la stessa sostenuti.
In particolare la Ctr, condividendo le argomentazioni del primo giudice, evidenziava come una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 17 del Dlgs n. 112/1999, imporrebbe di collegare il compenso del concessionario a una rendicontazione dell’attività e alla prova della sua concreta effettuazione e dei suoi costi. Differentemente l’aggio acquisirebbe un carattere sanzionatorio, di irragionevolezza e di ineguaglianza, che lo renderebbe costituzionalmente illegittimo.
Richiamando i propri precedenti, con l’ordinanza in commento, la Cassazione sottolinea che la ragionevolezza della forma di corrispettivo che l’aggio, quale compenso correlato alla responsabilità di esercizio del concessionario e alla predisposizione di capitali e opere adeguati al soddisfacimento della finalità pubblica collegata alla fase riscossiva, non è venuta meno a seguito dell’articolo 3 del Dl n. 203/2005, che ha introdotto il nuovo meccanismo di affidamento in concessione del servizio nazionale a Equitalia.
La formulazione dell’articolo 17 del Dlgs n. 112/1999, vigente ratione temporis, non consente in via interpetativa di modulare l’aggio proporzionalmente all’attività svolta: la sua natura retributiva e non tributaria demanda alla discrezionalità del legislatore i criteri di quantificazione del compenso spettante all’Agente della riscossione.
Tali principi sono espressamente confermati anche dalla sentenza n. 120/2021 con cui la Corte costituzionale, sensibilizzando il legislatore a intervenire per la riforma del sistema del compenso dell’Agente della riscossione, sottolinea la natura retributiva – mai sanzionatoria né impositiva – dell’aggio quale corrispettivo funzionale, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, a coprire i costi complessivi del servizio riscossivo.
La tenuta costituzionale di tale compenso deve pertanto essere esaminata in relazione al modo di esercizio della discrezionalità legislativa il cui limite, pena l’arbitrarietà, è rappresentato dalla coerenza della remunerazione dell’Agente della riscossione con la funzione dal medesimo espletata.
Raccogliendo l’invito della Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa ha trovato forma nel novellato articolo 17 del Dlgs n. 112/1999 a opera dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 234/2021, il cui comma 1, fiscalizzando di fatto gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, espressamente codifica il diritto dell’Agente alla copertura di costi del servizio nazionale della riscossione. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono, pertanto, eliminati gli oneri di riscossione previsti dal testo previgente, fermo restando che sono riversate e acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, tra le altre, una quota a carico del debitore per le spese esecutive correlate all’attivazione di procedure esecutive e cautelari e un’altra quota correlata alla notifca della cartella di pagamento e degli altri atti riscossivi (articolo 17, comma 3, lettere a) e b)).