Consumatore e giudicato implicito: il Tribunale di Ivrea si basa sulla requisitoria del Procuratore generale ed assegna al debitore termine per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Pubblicato il 09/06/23 08:57 [Doc.12103]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Paolo Ferrari.

Il giudice dell'esecuzione, nonostante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo siano state dedotte questioni differenti da quelle prese in esame dalla nota decisione della S.C. ha assegnato al debitore un termine per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. rimettendo la questione della estensione di tale fattispecie ai principii di diritto contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite al Giudice del merito.

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella propria requisitoria, aveva infatti sostenuto che i principii enunciati dalle decisioni del 17 maggio 2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul superamento del giudicato implicito avrebbero dovuto trovare applicazione anche nell'ipotesi di decreto ingiuntivo opposto per motivi differenti da quelli della violazione delle norme poste a tutela del consumatore.

 


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