Sovraindebitamento: il debitore deve poter accedere ad una procedura negoziale, in alternativa alla liquidazione controllata
Pubblicato il 10/06/23 10:45 [Doc.12110]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Ferrara 23 maggio 2023 – Est. Ghedini

avv. Astorre Mancini di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it

Sovraindebitamento – Ristrutturazione del consumatore e concordato minore – Diritto all’accesso in alternativa alla liquidazione controllata - Sussistenza

Atteso che il CCI intende proporre un assetto normativo che, fatta eccezione che per le leggi speciali, regolamenta ogni tipo di insolvenza, compreso il sovraindebitamento quale insolvenza del debitore sotto soglia e degli altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, non può ammettersi una situazione di sovraindebitamento che non sia regolabile con una procedura negoziale (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), in alternativa alla liquidazione controllata; diversamente, si avrebbe una situazione irragionevole.  

 

Nota di Astorre Mancini

Tra le pieghe della decisione in rassegna, meritevole di segnalazione sotto molteplici profili, si rinviene anche l’assunto riprodotto nella massima, di grande importanza sistematica.

In sostanza, a fronte di una situazione di sovraindebitamento di non facile collocazione, riguardo la procedura regolatoria con cui definirla (la fattispecie concreta attiene, infatti, al caso del socio/liquidatore non imprenditore di s.r.l. cancellata, destinatario personalmente di accertamento fiscale atteso che “il mancato recupero della somma nei confronti della societa' era dipeso da colpa del liquidatore, in quanto il maggior reddito determinato da costi disconosciuti in sede di accertamento era verosimilmente da attribuirsi a utili extracontabili riscossi dal socio unico”), il tribunale di Ferrara afferma implicitamente che - fermo l’ambito ristretto dei debiti regolabili con lo strumento della ristrutturazione ex art. 67 CCII, riservato alle sole obbligazioni di natura consumeristica – tutte le altre situazioni debitorie devono poter rientrare nel perimetro del concordato minore (il cui ambito, evidentemente, è residuale e riservato a tutti gli “altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale”, secondo la definizione dell’art. 2 c.1 lett. c) richiamato dall’art. 74 c.1 CCII).

L’affermazione non è di poco conto perché significa ammettere il riconoscimento, nel sistema definito dal nuovo Codice, di un vero e proprio diritto del debitore ad almeno una delle procedure regolatorie e pattizie, ristrutturazione o concordato minore, in alternativa alla liquidazione controllata.

In dottrina alcuni autori erano pervenuti a tale conclusione argomentando dall’art. 271 CCII per cui, nel caso in cui l’apertura della liquidazione controllata sia richiesta dal creditore della persona fisica, ai sensi dell’art. 268 c.2 CCII, la norma riconosce al debitore il diritto di ‘sterilizzare’ tale iniziativa, appunto, mediante l’accesso a una procedura negoziale di soluzione della crisi da sovraindebitamento, ciò che ha fatto ritenere che il legislatore del Codice abbia configurato un vero e proprio diritto del sovraindebitato alle procedure pattizie (così F.CESARE, “Primi orientamenti in tema di liquidazione controllata”, IlFallimentarista, dicembre 2022). 

Sulla linea interpretativa di cui alla pronuncia in rassegna, del resto, si era collocato il Tribunale di Ancona con la nota decisione 11 gennaio 2023, in questa Rivista, che ha ritenuto ammissibile il concordato minore anche per l’imprenditore individuale cessato, dovendosi sempre accordare al debitore la possibilita' di accedere ad una procedura regolatoria e negoziale, in alternativa alla liquidazione controllata.

Anche Tribunale di Rimini 15 febbraio 2023, in questa Rivista, si era espresso in termini analoghi, osservando che escludere l'imprenditore individuale cessato anche dall'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio), “comporterebbe la inammissibilitaa', per lo stesso, di qualunque strumento di natura negoziale; per tale debitore l’esdebitazione sarebbe realizzabile esclusivamente con la liquidazione controllata, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge”. 

Come pure Tribunale di La Spezia 19 maggio 2023, inedita, ha chiarito che, in relazione alla situazione debitoria definibile, “una volta esclusa l’applicabilita' al debitore della definizione di consumatore, appare conseguenza necessaria la fruibilita' della procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss CCII”, a conferma del carattere residuale ma inclusivo dello strumento del concordato minore, destinato a regolare tutte le situazioni debitore non consumatore.

In precedenza, Tribunale di Trento 4 novembre 2022, in questa Rivista, aveva anticipato tale approccio ermeneutico osservando che “alla stregua del sistema implicato dal CCII, un soggetto puo' alternativamente rientrare nella figura di consumatore o di non consumatore, senza terze possibilita' che comportino l’effetto di precludere al medesimo l’accesso a strumenti di regolazione del proprio stato di insolvenza o di sovraindebitamento diversi dalla liquidazione (giudiziale o controllata), che rappresenta, nello stesso sistema del CCII, la soluzione ultima”. 

L’interpretazione di cui si è dato conto, tuttavia, non appare univoca in giurisprudenza ed ha registrato alcune diverse letture.

Tribunale di Bologna 30 dicembre 2022, in questa Rivista, nel dichiarare inammissibile la domanda di accesso alla ristrutturazione dei debiti in presenza di obbligazioni c.d. miste, ha osservato che la possibilita' di conseguire il cd. fresh-start voluto dalla Direttiva Insolvency “e' sempre garantita dalle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi, tenuto conto che non solo le procedure negoziali, ma anche la liquidazione controllata – alla quale si puo' certamente accedere indipendentemente dalla natura delle obbligazioni - consente di ottenere l’esdebitazione integrale (e di diritto) dei debiti decorsi tre anni dall’apertura (art. 278)”, lasciando intendere che l’impossibilita' di accedere alla ristrutturazione del consumatore od al concordato minore non determina alcun pregiudizio al sovraindebitato, quantomeno in termini di accesso al beneficio dell’esdebitazione, in presenza della  residuale procedura liquidatoria.


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