Il Tribunale di Palermo in tema di clausole abusive
Pubblicato il 13/06/23 08:17 [Doc.12118]
di Redazione IL CASO.it
di Maria Teresa De Luca, Avvocato Cassazionista
TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari, ordinanza n. 12885 del 26 maggio 2023
Esecuzione immobiliare - opposizione esecuzione - abusività clausole del contratto stipulato tra un professionista e un consumatore - decreto ingiuntivo non opposto - istanza ex art. 486 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione con cui sia dedotta unicamente l’abusività delle clausole del contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e posto a fondamento del credito azionato, portato da un decreto ingiuntivo non opposto, sollecita, in conformità al diritto dell’Unione Europea, l’esercizio di un potere-dovere officioso di verifica e deve essere, pertanto, riqualificata in un’istanza ex art. 486 c.p.c. e trattata come tale, al di fuori dell’articolazione bifasica del giudizio di opposizione all’esecuzione. In tal caso, il G.E. – rilevato, sulla base di una delibazione sommaria, che l’opponente rivesta o appaia rivestire la qualità di consumatore – non deve pronunciarsi sull’istanza di sospensione del processo esecutivo e assegnare il termine per l’introduzione della fase di merito, dovendosi, piuttosto, limitare ad assegnare alla parte interessata il termine di 40 giorni per consentire la proposizione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, unica sede cognitiva deputata a statuire nel merito delle questioni dedotte.
Dovendo il G.E., nelle more dell’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 649 c.p.c., astenersi dal procedere alla vendita, nel caso in cui l’esecutato sia stato ammesso alla conversione del pignoramento, questa può e deve proseguire, data la sua finalità essenzialmente sostitutiva dell’oggetto del pignoramento, ma il G.E. deve prudenzialmente evitare di distribuire periodicamente le somme versate.
Il processo esecutivo non subisce, dunque, una sospensione in senso tecnico, risultando sufficiente evitare che, per il tempo strettamente occorrente ad ottenere una pronuncia sull’istanza di sospensione dell’esecutorietà, ex art. 649 c.p.c., la sua progressione con la vendita del bene staggito possa definitivamente compromettere la tutela del consumatore e riallocarla sul piano meramente risarcitorio.
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