La misura cautelare interdittiva emessa nei confronti della società è diversa, per presupposti, dalla sanzione interdittiva prevista dall'art. 9 del d.lgs. 231/2001
Pubblicato il 16/06/23 00:00 [Doc.12125]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


CODICE APPALTI 2016 - LA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA IRROGATA DAL GIP SU RICHIESTA DEL PM PREVISTA DALL’ART. 45 DEL D.LGS. 231/2001 NON PRODUCE EFFETTO AUTOMATICO ESPULSIVO

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13.6.2023 n. 205

La misura cautelare interdittiva emessa nei confronti della società è diversa, per presupposti, dalla sanzione interdittiva prevista dall’art. 9 del d.lgs. 231/2001, e solo quest’ultima può quindi comportare l’esclusione automatica dalle procedure di gara.

La sanzione interdittiva viene irrogata infatti all’esito del procedimento penale e presuppone, necessariamente, l’accertamento della responsabilità dell’ente nella commissione dell’illecito amministrativo dipendente da reato.

Diversamente la misura cautelare interdittiva non viene irrogata a seguito dell’accertamento della responsabilità ma sulla base di gravi indizi di responsabilità e di specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di reiterazione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per cui non può essere riproduttiva degli stessi effetti. Ciò anche in quanto l’art. 80 del d.lgs. 50/2016 parla espressamente solo di “sanzioni”, ostando ad un’interpretazione estensiva dell’espressione il principio di tipicità della fattispecie e, in ogni caso, il principio di tassatività delle cause di esclusione.

(parole chiave e norme: art. 80 d.lgs. 50/2016; art. 9 d.lgs. 231/2001; art. 45 d.lgs. 231/2001; misura cautelare interdittiva; sanzione interdittiva; illecito amministrativo dipendente da reato)


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