Liquidazione Controllata: ammissibile l'affitto d'azienda e/o l'esercizio provvisorio
Pubblicato il 14/06/23 17:58 [Doc.12127]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Bologna 14 giugno 2023 – est. Atzori
avv. Astorre Mancini di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it
Liquidazione Controllata – Affitto d’azienda e/o esercizio provvisorio - Ammissibilità
Nella liquidazione controllata sono utilizzabili strumenti quali l’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio, come disposto dall’art. 272 CCII che espressamente richiama il quarto comma dell’art. 213, per il quale, nella liquidazione giudiziale, il programma di liquidazione deve indicare “gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorche' relativi a singoli rami dell'azienda, nonche? le modalita? di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”.
Non è pertanto condivisibile l’assunto per cui, con specifico riferimento all’esercizio provvisorio e all’affitto di azienda, essi non sarebbero strumenti di gestione dinamica compatibili con la liquidazione controllata (essendo quest’ultima una procedura esclusivamente liquidatoria) perche', in realta', tale procedura condivide con la liquidazione giudiziale non solo la natura esclusivamente liquidatoria ma anche il target del massimo soddisfacimento dei creditori attraverso gli atti di liquidazione.
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