Mutuo ipotecario viziato da clausole abusive: i consumatori possono chiedere la compensazione che eccede il rimborso delle rate mensili versate
Pubblicato il 16/06/23 08:29 [Doc.12130]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-520/21 | Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto)

Il diritto dell’Unione non osta, nell’ipotesi di annullamento di un contratto di mutuo ipotecario viziato da clausole abusive, a che i consumatori chiedano alla banca una compensazione che ecceda il rimborso delle rate mensili versate

Per contro, esso osta a che la banca reclami pretese analoghe nei confronti dei consumatori Nel 2008, un consumatore e sua moglie hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario con la Bank M. Il mutuo era indicizzato in franchi svizzeri (CHF), e le rate mensili dovevano essere pagate in zloty polacchi (PLN) previa conversione in applicazione del tasso di cambio di vendita del CHF, conformemente alla tabella dei tassi di cambio di valuta estera applicati dalla Bank M. il giorno del pagamento di ogni rata mensile. Ritenendo che le clausole di conversione che determinano il tasso di cambio siano abusive e che la loro presenza renda invalido tale contratto nella sua interezza, il consumatore ha proposto ricorso contro la Bank M. dinanzi al tribunale circondariale di Varsavia. Egli chiede il pagamento di un importo corrispondente alla metà del profitto che la Bank M. ha realizzato utilizzando, durante un determinato periodo, le rate mensili pagate in esecuzione del contratto. A sostegno del proprio ricorso il consumatore sostiene che la Bank M. avrebbe percepito tali rate mensili senza nessun fondamento giuridico. Il giudice polacco chiede alla Corte di giustizia se la direttiva concernente le clausole abusive 1 , nonché i principi di effettività, certezza del diritto e proporzionalità consentano alle parti di un contratto di mutuo ipotecario, dichiarato nullo per il motivo che non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive, di chiedere una compensazione che ecceda il rimborso degli importi rispettivamente versati sulla base di tale contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda formale.

Segue nell'allegato


© Riproduzione Riservata