Previdenza sociale dei lavoratori migranti
Pubblicato il 17/06/23 00:00 [Doc.12131]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-411/22 | Thermalhotel Fontana La libera circolazione dei lavoratori osta alla normativa di uno Stato membro che subordina un indennizzo all’imposizione di una misura di confinamento da parte delle proprie autorità amministrative Una siffatta normativa può portare a una discriminazione indiretta dei lavoratori emigranti Alla fine del 2020, diversi impiegati dell’albergo austriaco Thermalhotel Fontana sono stati sottoposti a test per la Covid-19. L’albergo ha comunicato all’autorità sanitaria austriaca competente i risultati di test positivi. Alcuni impiegati interessati risiedevano in Slovenia e in Ungheria. Di conseguenza, l’autorità sanitaria austriaca non ha loro imposto le misure di confinamento conformi alla legge austriaca applicabile (EpiG 1 ), ma ha informato le autorità competenti ungheresi e slovene. Queste ultime hanno ordinato a detti impiegati alcune misure di confinamento presso i loro rispettivi domicili, in applicazione del diritto locale. Nel corso di tali periodi di confinamento, il Thermalhotel Fontana ha continuato a versare, agli impiegati interessati, le rispettive retribuzioni, conformemente al diritto del lavoro austriaco. Reputandosi surrogato nel diritto all’indennizzo dei propri impiegati a causa del versamento della loro retribuzione, l’albergo ha chiesto all’autorità amministrativa austriaca competente l’indennizzo per il mancato guadagno subito dai suoi impiegati nel corso dei suddetti periodi, in applicazione dell’EpiG. Tali domande sono state respinte dall’autorità amministrativa. I ricorsi proposti avverso tale decisione sono stati parimenti respinti in primo grado in quanto infondati, poiché il giudice riteneva che soltanto le decisioni basate su un provvedimento amministrativo adottato in applicazione dell’EpiG, e che avesse generato un mancato guadagno per gli impiegati, potesse far sorgere il diritto all’indennizzo. La Corte amministrativa austriaca ha deciso di sospendere il procedimento, nell’attesa che la Corte decida se l’indennizzo concesso ai lavoratori dipendenti durante il loro confinamento costituisca una «prestazione di malattia» ai sensi del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi previdenziali 2 e, pertanto, se detto indennizzo rientri nella sfera d’applicazione di tale regolamento. Se così fosse, il giudice del rinvio ritiene che, conformemente a queste disposizioni, le autorità austriache dovrebbero tener conto di una decisione di confinamento emanata dalle autorità degli altri Stati membri come se essa fosse stata adottata da un’autorità nazionale.

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