Trasmissione agli eredi del diritto al risarcimento del danno biologico temporaneo subito da persona ferita che non muoia immediatamente
Pubblicato il 19/06/23 00:00 [Doc.12141]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023 (Rv. 667819 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RUBINO LINA


RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Persona ferita che non muoia immediatamente - Danni risarcibili - Tipologie - Presupposti.

La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.


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