Presa in carico del contratto di spedalità da parte di struttura sanitaria inserita nella rete del SSN e legittimazione passiva in relazione all'azione di responsabilità
Pubblicato il 20/06/23 00:00 [Doc.12142]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023 (Rv. 667819 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RUBINO LINA

Prestazioni sanitarie - Presa in carico da parte di struttura sanitaria inserita nella rete del SSN - Contratto di spedalità - Legittimazione passiva in relazione all’azione di responsabilità - Sussistenza - Organizzazione interna che preveda la direzione amministrativa e medica di altra istituzione pubblica - Rilevanza - Esclusione

In tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo.

 


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