Sulla proroga del termine per la stipula del contratto
Pubblicato il 23/06/23 00:00 [Doc.12152]
di Redazione IL CASO.it
IL TERMINE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO NON PUO’ ESSERE PROROGATO IN ASSENZA DI UNA CONGRUA MOTIVAZIONE E LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESECUZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL TERMINE PIU’ CELERE POSSIBILE
Cons. Stato, sez. III, 21.6.2023 n. 6074
Se è vero che il termine per la conclusione del contratto non può ritenersi inderogabilmente perentorio, è altresì vero che dalla normativa regolante la contrattualistica pubblica emerge univocamente che la stipula del contratto debba avvenire nel tempo più rapido possibile. La non perentorietà del termine, dunque, non implica che la sua funzione acceleratoria possa essere vanificata senza una stringente motivazione sulle ragioni specifiche, legate preferibilmente a sopravvenienze imprevedibili, che ne impongono la dilazione.
E’ quindi illegittimo il comportamento della Stazione Appaltante che abbia immotivatamente diluito nel tempo le verifiche sui requisiti di esecuzione (verifica necessaria per la stipula del contratto) consentendo un irragionevole e immotivato ritardo nell’approntamento dei mezzi necessari per l’esecuzione del contratto. Non costituisce valida motivazione la sussistenza di un “lungo e travagliato contenzioso giudiziario sulla corretta interpretazione della verifica del possesso dei requisiti di esecuzione del contratto”, trattandosi di doveri funzionali incombenti d’ufficio sulla stazione appaltante in funzione del buon andamento e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
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