Riforma Cartabia e opposizione a decreto ingiuntivo: la posizione del Tribunale di Bergamo
Pubblicato il 22/06/23 09:30 [Doc.12162]
di Redazione IL CASO.it


Il giudice, esaminati gli atti rilevato che:

- il ricorso per decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo in data 16 novembre 2022;

- il decreto ingiuntivo è stato emesso il 19 dicembre 2022;

- lo stesso decreto ingiuntivo è stato notificato il 17 febbraio 2023;

considerato, quindi, che nella specie la pendenza della lite, ai fini della individuazione del rito applicabile, va fatta risalire a data anteriore alle modifiche al codice di rito intervenute con l’entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, di cui al decreto legislativo n. 149/2022;

dato, pertanto, atto che il presente giudizio deve svolgersi secondo le norme del codice di procedura civile in vigore prima della c.d. “Riforma Cartabia”;

preso atto della eccezione di nullità della citazione ex art. 164, primo comma, c.p.c. sollevata dalla convenuta opposta e ritenuta tale eccezione meritevole di accoglimento, per i condivisibili motivi esposti a sostegno della stessa (in ragione del rito applicabile nella specie e del fatto che l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato, invece, redatto secondo le modalità previste dal rito introdotto dal decreto legislativo m. 149/022, con conseguente compressione del termine a difesa);

visto l’art. 164, terzo comma, c.p.c.;

fissa la nuova udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. per il giorno 14 novembre 2023, alle ore 9,15, assegnando a parte convenuta termine sino a venti giorni prima dell’udienza come sopra fissata per integrare le proprie difese.


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