Mutuo e usura: il Tribunale di Brindisi riconosce il danno morale
Pubblicato il 22/06/23 11:40 [Doc.12163]
di Redazione IL CASO.it


di Andrea D'Agosto, Avvocato

Il Tribunale di Brindisi con ordinanza ex artt. 702 bis e ss cpc ha accolto integralmente la domanda proposta da coniugi consumatori, che avevano impugnato un contratto di mutuo fondiario, rilevandone sia l'usurarietà pattizia originaria con il conseguente risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c. per danno morale, che l'invalidità del sistema di ammortamento per violazione della normativa consumeristica.
Il Giudice, oltre a riconoscere l'indebito integrale degli interessi pagati, ha riconosciuto nel mio caso per la prima volta anche il risarcimento del danno morale rinveniente dall'applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., raddoppiandone il valore.
La motivazione del provvedimento è particolarmente interessante perché non ha tenuto in alcun conto la Giurisprudenza formatasi sull'usura, bensì ha applicato sia le clausole generali della buona fede, che la disciplina consumeristica, facendo derivare in buona sostanza da tali violazioni l'applicazione della sanzione ex 2° comma art. 1815 cod. civ..
In altri termini, la condanna alla restituzione degli interessi pagati rinviene in primo luogo dalla violazione degli obblighi di diligenza del buon banchiere nei confronti del consumatore, tutelato dalla normativa europea, e questo consente di applicare in ogni caso la sanzione di gratuità e a prescindere dalla natura degli interessi usurari.
Secondo il Giudice nel caso di specie l'art. 1176 c.c. sancisce l'inversione dell'onere, imponendo alla Banca di dover provare di aver assunto una condotta diligente, prova non fornita in giudizio dalla Banca resistente.
Inoltre, a sostegno di questa motivazione il Giudice rileva anche che non vi è stata alcuna trasparenza nell'elaborazione del piano di ammortamento, dato che non è stato sviluppato secondo le regole matematiche dell'interesse semplice.
Il provvedimento è molto interessante e fa opera di giustizia, oltrepassando un'interpretazione sistematica in materia della Suprema Corte, facendo uso anche in modo implicito della clausola generale contenuta nell'art. 1322 c.c., ovvero del principio di meritevolezza degli interessi delle parti contrattuali.
Per questa via applica la sanzione invocata e tutti i conseguenti effetti.
Bisogna dare atto al GOP, Avv. Rosanna Cafaro, di aver espresso in massimo grado il suo libero convincimento, motivandolo in modo molto interessante e originale.
E' chiaro che ora mi aspetto da parte della Banca una reazione potentissima, ma le argomentazioni da sviluppare nell'eventuale appello sono particolarmente avvincenti.


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