Appello Bologna: inammissibile la procedura ex art. 67 CCII con debiti promiscui
Pubblicato il 26/06/23 08:00 [Doc.12164]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Appello di Bologna 16 giugno 2023 –  pres. De Cristofaro est. Varotti

Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Debiti c.d. promiscui - Inammissibilità

Massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

Considerato che si è approdati alla definizione di consumatore come colui che “agisce per scopi estranei all’attivita' imprenditoriale svolta”, deve ritenersi che – ove l’obbligazione sia assunta o sia stata assunta per uno scopo inerente all’attivita' d’impresa – essa abbia natura commerciale, per cui ove sia sorta con tale connotazione, non puo' mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l’impresa, il commercio o la professione, in quanto lo scopo o la finalita' imprenditoriale che la caratterizzava si sono definitivamente cristallizzati al momento stesso dell’insorgenza del debito.

Conseguentemente, non è condivisibile il principio per cui la debitoria c.d. promiscua consente alla persona fisica di ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore  ex art. 67 e ss. CCII, sul rilievo, appunto, della eterogeneita? del passivo e della presenza in esso di obbligazioni consumeristiche. 

L’art. 2, primo comma, lettera e) CCII deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, i creditori vanno necessariamente tutelati attribuendo loro un diritto di voto, ponendoli, pertanto, nella condizione di rifiutare la proposta del debitore mediante un loro atto di volonta?, anche se espresso a maggioranza: rifiuto che impedisce l’omologazione ed è invece assente nel piano del consumatore. 

[Decisione resa in riforma integrale della decisione Tribunale di Reggio Emilia 20 ottobre 2022, in questa Rivista, che aveva ammesso la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII in presenza di una debitoria promiscua, proposta da soggetto non più imprenditore, cancellato dal Registro delle Imprese]

 


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