Appello Venezia e fideiussioni: la rinuncia del consumatore ad eccepire la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. deve essere oggetto di specifica trattativa
Pubblicato il 27/06/23 08:28 [Doc.12174]
di Redazione IL CASO.it


"E' stato più volte ribadito che "la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. n. 21867/13, rv. 627688; n. 28943/17, rv. 646784).

Questo tuttavia non è decisivo ai fini che qui interessano, non essendo posto in discussione il fatto che il fideiussore possa rinunciare al beneficio ma solo che tale rinuncia, ove resa da un consumatore, debba o meno, per essere valida, essere stata oggetto di specifica trattativa tra le parti."


 

 


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