Le violazioni tributarie non definitivamente accertate vanno valutate sulla base del principio di proporzionalità
Pubblicato il 29/06/23 00:00 [Doc.12175]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


Appalti pubblici - Impugnazione degli atti della amministrazione tributaria

L’operatore economico non può essere penalizzato, ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici, quando abbia tempestivamente impugnato gli atti della amministrazione tributaria e abbia ottenuto una sentenza favorevole di annullamento dell’atto di imposizione tributaria, ancorché non definitiva. Diversamente opinando, a fronte di atti impositivi di natura tributaria, pur tempestivamente impugnati e annullati dal giudice tributario (di primo grado), l’operatore economico si troverebbe sostanzialmente a subire anticipatamente e (in ipotesi) in maniera incolpevole gli effetti di pretese erariali che potrebbero risultare del tutto prive di fondamento. In altre parole, accedendo alla tesi della amministrazione, verrebbero messi in crisi consolidati princìpi in tema di giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione e si affermerebbe una sorta di inammissibile ontologica prevalenza dell’accertamento in via amministrativa (non definitivo) su quello giurisdizionale (ancorché non definitivo).

Il potere risulta legittimamente esercitato anche considerando che, nel caso di specie, l’irregolarità tributaria di cui si discute conseguirebbe non già ad una condotta meramente omissiva nel versamento dei tributi, ma ad una questione puramente valutativa, quale la rideterminazione del valore di cessione di un ramo d’azienda: come tale avente - in difetto di diverse risultanze sul piano della buona fede del contribuente: difficilmente predicabili, al momento della valutazione impugnata, dopo due sentenze favorevoli - una diversa e peculiare valenza inferenziale sul piano dell’affidabilità imprenditoriale, alla garanzia della quale il potere nella specie esercitato è preordinato.

Quanto alla valutazione di proporzionalità, a fronte di un valore stimato della concessione indicato nel bando come pari ad € -OMISSIS- (questo essendo l’unico dato economico obiettivamente attendibile del valore dell’intera operazione negoziale, alla stregua del quale parametrare la proporzionalità delle misure preordinate alla tutela degli interessi portati dalla stazione appaltante), l’irregolarità fiscale da accertare per un importo più di dieci volte inferiore legittima, alla luce dei parametri evocati, la superiore valutazione espressa dall’impugnata motivazione.

 


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